Avvocato Internazionalista
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Avv.Ancylla Menezes
Competenze internazionali
La cittadinanza italiana è uno status in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza si acquisisce automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
L’ottenimento della cittadinanza italiana ius sanguinis prevede che il discendente di un emigrato italiano, che non abbia ottenuto la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta lo status di cittadino italiano.Questo principio cardine è disciplinato dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e prevede, per l’appunto, che potrà essere riconosciuto come cittadino italiano per nascita il figlio di genitori italiani. Da ciò ne consegue che i discendenti di seconda, terza, quarta e ulteriore generazione siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.Questa fattispecie, specialmente in passato, ha riguardato moltissimi avi di origine italiana nati nei Paesi di antica emigrazione, quali ad esempio Canada, Brasile, Argentina, Australia, ecc.

Si tratta di una procedura che permette ai cittadini stranieri di ceppo italiano di ottenere lo status di cittadino italiano. L’iter si rivela complesso, in quanto implica non solo determinate conoscenze giuridiche e di natura tecnica, ma anche tempi che non sono così brevi come si possa immaginare.
Ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis viene richiesto che i discendenti dell’avo italiano, incluso lo stesso interessato, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso dello status va inoltre dimostrato presentando alle autorità competenti tutta una serie di documenti.
Una volta conseguita la cittadinanza da parte del genitore, anche i figli minori potranno acquisire questo status senza procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano resta irrilevante. A seguito della trascrizione dell’atto di nascita su richiesta del genitore, infatti, si procederà con gli adempimenti all’anagrafe o all’aire, rispettivamente se il figlio è residente in Italia oppure all’estero.
Una volta che vengono soddisfatti i presupposti richiesti dalla legge, la domanda per l’ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può essere presentata scegliendo fra due distinte modalità, che richiedono modi e tempi differenti.
La prima soluzione di natura amministrativa consiste nel predisporre e presentare un’apposita istanza all’autorità consolare e al sindaco del comune di residenza, rispettivamente se l’interessato risiede all’estero o sul territorio italiano. In quest’ultima ipotesi, al fine di conseguire anche l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza non è indispensabile allegare il permesso di soggiorno. Basta infatti una dichiarazione di presenza, così come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.
Altro iter da seguire per la presentazione della domanda è quello giudiziario. Stavolta occorre presentare un ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma con l’assistenza di un legale abilitato nel caso di discendenti in linea materna che sono nati anteriormente al 1° gennaio 1940. La medesima procedura trova applicazione anche quando presso il Consolato competente a ricevere la domanda amministrativa sono pendenti numerose domande e ciò provoca lunghe attese per convocare i discendenti. A tal proposito vasti pensare al Consolato di San Paolo che, per la convocazione degli interessati, richiede 12 anni.

In tema di conseguimento della cittadinanza iure sanguinis le tempistiche giocano un ruolo determinante, perché non sono mai così rapide come spesso si ritiene. Sul punto è bene far presente che l’attesa può variare molto in base a come viene presentata la domanda, ovvero se il diritto viene fatto valere in via amministrativa o giudiziale.
A sua volta la cittadinanza jure sanguinis in via amministrativa prevede un’attesa più o meno lunga in base a come viene presentata la stessa domanda. Quando, ad esempio, il giudizio viene intrapreso personalmente in Italia, tutto dipende dal Comune presso il quale è stata incardinata la pratica. In buona sostanza la fine della procedura dipende da quanto tempo impiega il Comune a ricevere dai Consolati competenti l’atto di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell’avo italiano.
Nelle ipotesi di presentazione della domanda all’estero, invece, le tempistiche variano in base al Consolato. Come anticipato, quando l’iter viene intrapreso presso il Consolato San Paolo, si stima che per la convocazione occorrono non meno di 12 anni. Anche presso altri Consolati brasiliani l’attesa è molto lunga, per questo l’interessato ha tutto il diritto di procedere giudizialmente presso il Tribunale civile di Roma, così da vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano direttamente dal giudice. Ecco, perché è sempre preferibile scegliere la strada giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza via paterna.
In situazioni di questo tipo l’attesa per conseguire definitivamente la cittadinanza italiana iure sanguinis è comunque legata a fattori più o meno ponderabili, anche perché il processo potrà svolgersi in un paio di udienze al massimo e il giudice potrà fissare eventualmente nuove comparizioni a distanza di pochi mesi. In ogni caso possono comunque verificarsi situazioni particolari, ad esempio sostituzioni di giudici oppure altri eventi non prevedibili che rallentano il giudizio.
Allo stato attuale i tempi per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in via giudiziale sono di circa un anno e mezzo, ma su questo lasso di tempo influiscono sempre alcune variabili, come il giudice che viene designato e alcune dinamiche processuali che non dipendono direttamente dalle parti.

Ai sensi dell’art. 5 legge 91/1992 possono richiedere la cittadinanza italiana i cittadini stranieri coniugati o uniti civilmente a cittadini italiani. Devono essere coniugati o uniti civilmente da almeno 3 anni (se residenti all’estero) o 2 anni (se residenti in Italia). Nel caso in cui nella coppia siano presenti figli i tempi si dimezzano (1 anno e mezzo, per i residenti all’estero o 1 anno, per i residenti in Italia).
Documenti necessari per presentare la domanda:
NEL CASO DI RICHIEDENTI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA, SONO PREVISTE DELLE DIVERSE MODALITÀ PER LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI DEL PAESE D’ORIGINE.
Dal 18 maggio 2015 è in vigore una procedura che prevede l’invio delle domande on line sul sito del Ministero dell’Interno. Secondo i casi la Prefettura di competenza convoca il richiedente per la verifica ed eventualmente il deposito della documentazione in originale.
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